IL PRETORE
    La  creditrice  procedente  De Carlo Vittoria, ammessa al gratuito
 patrocinio in  forza  di  provvedimento  della  apposita  commissione
 istituita presso il tribunale di Torino, ha proposto ricorso ai sensi
 dell'art. 612 del c.p.c., diretto a far determinare da questo giudice
 le  modalita'  esecutive degli obblighi di fare imposti al condominio
 di via Bergamo n. 11, Torino, da altro magistrato di  questa  pretura
 con  ordinanza  24 febbraio 1988 resa inter partes ai sensi dell'art.
 700 del c.p.c.
    Tali  obblighi  si   sostanziano,   sotto   vari   profili   tutti
 analiticamente  individuati  nel  titolo,  in  interventi da attuarsi
 sulle canne fumarie dell'edificio eretto a condominio, e  considerate
 nel provvedimento cautelare parti comuni
  ex art. 1117 del c.c.
    La  parte  istante,  in  quanto  ritenuta  non abbiente, ha sinora
 fruito, nell'ambito del processo cautelare culminato con  l'emissione
 del  provvedimento  in oggetto e nella fase introduttiva del presente
 processo esecutivo, dei benefici contemplati dall'art. 11,  del  r.d.
 30   dicembre   1923,  n.  3282,  quali  il  ministero  gratuito  del
 procuratore legale designato e degli ausiliari la  cui  opera  si  e'
 resa  necessaria  nelle  varie  fasi  processuali, e la esenzione dal
 previo assolvimento degli oneri fiscali inerenti ai giudizi.
    Questo  pretore,  con  ordinanza  27  luglio  1989, aveva ritenuto
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale della norma dianzi citata, ed aveva d'ufficio disposto
 la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Quest'ultima,  con  propria  ordinanza  15  ottobre  1990  e   sul
 presupposto  che  nelle  more  del  giudizio costituzionale era stata
 promulgata la legge 30 luglio 1990 n. 217 (Istituzione del patrocinio
 a spese dello Stato per i non abbienti", aveva rimesso agli  atti  al
 giudice  a  quo,  affinche' venisse esaminato, "anche in relazione al
 disposto degli artt. 1, secondo comma, e 4, primo  comma,  lett.  c)"
 della citata legge, "se, e in qual senso, la questione" mantenesse la
 sua originaria rilevanza.
    Al  fine  di  un puntuale inquadramento di detta questione, appare
 opportuno riprodurre le osservazioni gia' formulate nella  precedente
 ordinanza di rimessione.
    Il  sistema  delineato dal r.d. 3282/23 si pone, in considerazione
 delle peculiari condizioni  economiche  della  parte,  in  deroga  al
 principio delineato in via generale dall'art. 90 del c.p.c., il quale
 accolla  alle parti processuali un onere di anticipazione delle spese
 necessarie per il conseguimento della tutela  giurisdizionale,  salvo
 il   diritto  di  ripetizione  di  tali  spese  nei  confronti  della
 controparte soccombente. Costituisce applicazione  del  principio  in
 esame  il  disposto dell'art. 614 del c.p.c., il quale implicitamente
 contempla l'onere di anticipazione delle spese da parte del creditore
 procedente,  ed  espressamente  sancisce   l'obbligo   del   debitore
 esecutato  di rimborsare al primo tali spese, cosi' come riconosciute
 dal giudice dell'esecuzione.
    Nell'ambito del sistema normativo delineato  dal  citato  r.d.,  e
 come  gia'  evidenziato  da  questo  giudice nella propria precedente
 ordinanza, i "mezzi per agire e difendersi" davanti  ai  vari  plessi
 giurisdizionali   e   di   cui   all'art.   24,  terzo  comma,  della
 Costituzione, possono ritenersi assicurati ai non abbienti  solamente
 con  riferimento  alle varie fasi, di cognizione e cautelare, dirette
 ad accertare e consacrare il diritti di  cui  e'  stata  invocata  la
 tutela.  Difatti,  i  vari "effetti" consequenziali all'ammissione al
 gratuito  patrocinio,  contemplati  dall'art.  11,  del  r.d.   cit.,
 ricomprendono    tendenzialmente   (soprattutto   dopo   l'intervento
 correttivo della Corte  Costituzionale  attuato  con  la  sentenza  8
 giugno  1983,  n.  149)  tutti  i  possibili  esborsi  monetari a cui
 dovrebbe  in  ipotesi  far  fronte  in  via   anticipata   la   parte
 interessata, qualora non ammessa al gratuito patrocinio.
    Peraltro,  la tutela giurisdizionale trova la sua piena attuazione
 solamente  nell'ambito  del  processo  esecutivo,   finalizzato   per
 definizione  a conseguire in via forzosa e coattiva, per l'ipotesi di
 mancato  adempimento  spontaneo  dell'obbligato,  il   diritto   gia'
 accertato,  in  via  provvisoria o definitiva ma comunque con effetti
 cogenti per la controparte, nel titolo esecutivo,  e  tutelato  dalle
 statuzioni   positive   ivi  contenute.  In  tale  prospettiva,  puo'
 affermarsi  che  l'esecuzione  forzata   costituisca   lo   strumento
 processuale  necessario,  ed  indifettibile,  anche  se  eventuale  e
 complementare rispetto all'altro processo nell'ambito  del  quale  il
 titolo  esecutivo e' stato formato, per conseguire l'effettiva tutela
 dei diritti.
    La  legge  30  luglio 1990, n. 217 ha, tra l'altro, "assicurato il
 patrocinio e spese dello Stato nel procedimento penale ovvero  penale
 militare  per  la  difesa  del cittadino non abbiente.. .. .. persona
 offesa  da  reato"  o  "danneggiato  che  intenda  costituirsi  parte
 civile..  ..  ..",  nonche'  "nei  procedimenti  civili relativamente
 all'esercizio  dell'azione  per  il  risarcimento  del  danno  e   le
 restituzioni derivanti da reato.. .. ..".
    Tale  normativa  ha  indubbiamente  innovato  rispetto  al sistema
 previgente,   riconducibile   nelle   sue   linee   essenziali   alle
 disposizioni di cui al r.d. 3282/23, le quali peraltro mantengono una
 loro  attualita',  in  quanto non integralmente sostituite nella loro
 portata originaria. Difatti, l'ambito applicativo del  nuovo  sistema
 delineato  dalla  legge  n.  217/1990  deve  venire  circoscritto  al
 processo penale, nonche' a quello civile promosso, una volta definito
 il primo o anche indipendentemente da  questo,  per  il  ristoro  dei
 pregiudizi  di carattere patrimoniale subiti per effetto dei commessi
 reati.
    Per quanto attiene invece l'azione civile promossa in relazione ad
 una causa petendi e ad un petitum che esulino, rispettivamente, dalla
 commissione di un fatto illecito integrante gli estremi di un  reato,
 e  da  una  domanda sottesa a conseguire il risarcimento dei danni od
 una restituzione, l'istituto  del  gratuito  patrocinio  continua  ad
 essere  disciplinato in toto dalle disposizioni contenute nel r.d. in
 questione, il quale pertanto in parte de qua mantiene immutata la sua
 portata applicativa.
    Del pari, puo' ritenersi che il "patrocinio a spese  dello  Stato"
 di cui alla legge n. 217/1990 possa venire in rilievo con riferimento
 al   processo   esecutivo,  solamente  allorquando  quest'ultimo  sia
 promosso (ad iniziativa di persona  gia'  in  precedenza  ammessa  al
 patrocinio medesimo) sulla base di un capo civile di sentenza penale,
 oppure  di una pronuncia civile resa a seguito dell'esperimento della
 peculiare azione risarcitoria avente i connotati sopra delineati.
    Non sussistendo nel caso di specie nessuna delle due ipotesi  che,
 alternativamente,  possono  determinare l'applicazione della legge n.
 217/1990, ed anzi traendo le fila l'azione esecutiva  promossa  dalla
 De Carlo da una precedente azione cautelare dalla stessa esperita con
 esito  positivo, sottesa ad evitare le conseguenze pregiudizievoli di
 una condotta antigiuridica la quale peraltro non assumeva i caratteri
 dell'illecito penale, la questione di costituzionalita'  deve  essere
 ribatita  negli  stessi  termini  gia' evidenziati nel contesto della
 precedente ordinanza 27 luglio 1989.
    L'art.  11,  del  r.d.  n.  3282/1923,  non  annovera,   ne'   con
 riferimento  alle  spese  anticipate  dall'erario  e  di  per  se' di
 spettanza della parte interessata, qualora non  ammessa  al  gratuito
 patrocinio,  ne'  tra  gli  "atti"  (anche  se  tale  vocabolo  e' da
 intendersi in senso stretto, e non anche con  riferimento  alle  mere
 operazioni  materiali)  che  devono  essere compiuti gratuitamente da
 soggetti (generalmente da ricomprendersi nel novero  degli  ausiliari
 del  giudice) estranei al rapporto processuale, le opere da compiersi
 per   il   ministero    della    "persona"    (diversa    dall'organo
 dell'esecuzione,   e   cioe'  dall'ufficiale  giudiziario  designato)
 incaricata ai sensi  dell'art.  612  del  c.p.c.  e  da  qualificarsi
 anch'essa quale ausiliario di giustizia.
   La legge n. 217/1990, peraltro non applicabile alla fattispecie, ha
 colmato  tale  lacuna  normativa,  sancendo  all'art.  4,  lett.  c),
 "l'anticipazione da parte  dello  Stato  delle  spese  effettivamente
 sostenute"  dagli  ausiliari  della  parte  processuale  che "abbiano
 prestato la loro opera nel processo".
    Nell'ipotesi che in  questa  sede  viene  in  considerazione,  pur
 essendo  stata  accertata  la  situazione  di incapienza patrimoniale
 della odierna creditrice, tale da non consentire a  quest'ultima  (se
 non  appunto per il tramite dell'istituto del gratuito patrocinio) la
 possibilita' di adire nei modi ordinari le  vie  giurisdizionali,  ed
 essendo  stati  consequenzialmente  accordati  alla stessa i benefici
 discendenti dal predetto istituto, non appare invece conseguibile  lo
 scopo  del processo esecutivo, consistente nella realizzazione di una
 situazione di per  se'  coincidente  con  il  contenuto  del  diritto
 accertato.
    Sotto  tale primo profilo, rilevante ai fini del proseguimento del
 presente processo  esecutivo  e  non  manifestamente  infondato  alla
 stregua  delle  considerazioni  dianzi esposte, appare ravvisabile un
 eventuale contrasto dlele previsioni dell'art. 11, r.d.  3282/23  con
 il principio sancito dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione.
    Per  contro,  la  norma  ordinaria  in questione determina diversi
 effetti discendenti dall'ammissione al gratuito patrocinio,  i  quali
 consentono  al  soggetto  non abbiente di adire il processo esecutivo
 (nelle sue varie forme) senza l'onere della preventiva  anticipazione
 delle  spese  necessarie.  I  n.ri  2),  3)  e  7) prevedono infatti,
 rispettivamente,  la  prenotazione  a  debito  degli  oneri   fiscali
 inerenti  al  processo,  il  compimento  gratuito  dei  vari  atti di
 spettanza dell'ufficiale giudiziario e degli altri pubblici ufficiali
 (tra cui, ad esempio, i conservatori  dei  pubblici  registri  e  gli
 istituti  autorizzati  agli  incanti  ex  534 del c.p.c.) che possono
 venire  in  rilievo  nell'ambito  di   un   processo   esecutivo,   e
 l'anticipazione   da   parte  dell'erario  delle  spese  inerenti  la
 pubblicazione dell'ordinanza di vendita. In forza di tali previsioni,
 il soggetto ammesso al gratuito patrocinio puo'  pertanto  addivenire
 all'adempimento  forzoso del proprio diritto in relazione al quale si
 renda necessario l'esperimento  del  processo  esecutivo,  sia  nelle
 forme  dell'espropriazione  (mobiliare,  immobiliare e presso terzi),
 sia in quelle relative alla consegna di beni mobili ed al rilascio di
 immobili.  Unica  forma  di  esecuzione  forzata  che   non   ricade,
 quantomeno  nella  sua interezza, nell'ambito del beneficio accordato
 ai non abbienti, e' pertanto quella  tipicizzata  dall'art.  612  del
 c.p.c.
    Inoltre,  il  n.  6) dell'art. 11 prevede altresi' l'anticipazione
 delle "spese  per  la  pubblicazione  in  uno  o  piu'  giornali  dei
 provvedimenti dell'autorita' giudiziaria".
    La  divulgazione  delle decisioni giurisdizionali costituisce (non
 diversamente  dall'azione  di  cui  all'art.  612  del  c.p.c.)   uno
 strumento  diretto  a  modificare una situazione attuale, in linea di
 fatto  antigiuridica  e  lesiva  di  un  diritto  gia'  accertato   e
 riconosciuto  meritevole  di tutela mediante appunto il conseguimento
 in forma specifica del bene della vita in cui si sostanzia il diritto
 medesimo.
    Con riferimento all'art.  3  della  Costituzione  appare  pertanto
 ravvisabile  (anche e soprattutto alla luce del disposto dell'art. 4,
 lett. c), della  legge  n.  217/90)  una  diversa  ed  ingiustificata
 disciplina  di  fattispecie  omogenee e non differenziantisi tra loro
 sotto   l'aspetto   sostanziale,   in  quanto  riconducibili  in  via
 generalizzata e non altrimenti discriminabile alla situazione in  cui
 versa  un  soggetto, da ritenersi ex lege non abbiente, in favore del
 quale e' stata riconosciuta la sussistenza di un diritto da  attuarsi
 in sede esecutiva.